Directors and Officers
Polizza di Responsabilità Civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O)
La Polizza D&O – Directors & Officers Liability – tutela funzioni e ruoli delicati quali quelli di amministratori, sindaci, dirigenti ed altri componenti aziendali, proteggendo il patrimonio personale anche nell’eventualità di errori od omissioni commessi dagli stessi con colpa grave nell’esercizio della propria opera all’interno della società contraente, delle sue controllate e partecipate.
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Quali sono i vantaggi di una Polizza D&O?
Gli amministratori, sia di piccole che di grandi aziende, hanno numerose e delicate responsabilità .
Sono quotidianamente esposti al rischio di investigazioni, procedimenti penali/civili ed altre azioni legali, con conseguenti esborsi economici. Anche gli amministratori non ritenuti responsabili possono essere tenuti a sostenere anche per lungo periodo costi di difesa per dimostrare la propria estraneità ai fatti.
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Esempi di Sinistri coperti dalla Polizza D&O:
FALLIMENTO SOCIETARIO
Il curatore fallimentare ha avanzato una denuncia contro i passati amministratori richiedendo una compensazione agli Amministratori per danni causati alla Società per violazioni di dovere e negligenza.
MALAGESTIO
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società sono stati citati.
Il giudizio è volto ad accertare gli atti di presunta mala gestio e ad ottenere il risarcimento danni nella misura di
15 Milioni di Euro. Azione sociale di responsabilità contro tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale della Società per presunto mala gestio.
LIMITAZIONI STATUTARIE
L’ormai passato amministratore aveva impegnato la Società in merito all’acquisto da parte di una Società terza di un servizio. Il passato amministratore aveva delle limitazioni da statuto rispetto alle azioni che poteva intraprendere. Azione sociale di responsabilità contro il passato amministratore per aver impegnato la Società oltre le «soglie» concesse dallo stesso.
INQUINAMENTO
Indagine Arpa in merito all’inquinamento di una area. Indagine penale contro la Società e l’amministratore, in merito al potenziale inquinamento dell’area.
DISCRIMINAZIONE DEL DIPENDENTE PER INABILITA’
Un dipendente ha citato in giudizio il suo manager per discriminazione in quanto questi ha rifiutato il suo rientro dopo un grave infortunio che gli ha causato una paralisi parziale. Il tribunale ha ordinato un risarcimento a seguito dei danni subiti per discriminazione.
Polizza di Tutela Legale degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O)
Chi Assicuriamo:
– i componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e i componenti del Collegio Sindacale, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente;
– i componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico e i componenti del Collegio Sindacale, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente e i dipendenti della Contraente con qualifica di Dirigente o Quadro nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite.
Spese Garantite
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
– per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
– per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
– di giustizia;
– liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
– conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
– di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
– di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
– per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
– degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
– per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
– per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Garanzie
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e Patrimoniale e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l’eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile e Patrimoniale. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Retroattività della Garanzia per Procedimenti Penali: due anni antecedenti la data di decorrenza della polizza.
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